Ultima modifica: 20 Ottobre 2022

Circolare n. 21 – Cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza

 

Milano, 15/09/2022

 

Circolare n. 21

 

Al personale docente

Al personale ATA




Oggetto:  Cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza




Con la presente, si comunica che a seguito della Circolare Ministeriale n. 31924 del 08/09/2022  e al Decreto Ministeriale n. 238 del 08.09.2022, le domande relative al collocamento a riposo per il raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie sono da comunicare presso questa Segreteria (sig.ra Sabina Rubino) entro e non oltre il 21 ottobre 2022. Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. 

 

Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • Il personale docente, educativo ed Ata di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, utilizza esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero. La richiesta di dimissioni per pensione anticipata potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze POLIS che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie, la seconda e la terza conterranno esclusivamente le istanze relative alle cosiddette quota 100 e quota 102. In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100 0 102, quest’ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
  • Le domande di trattenimento in servizio, ovvero per il raggiungimento minimo contributivo, dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

 

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

✓ Presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di

autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Carta Identità Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

✓ Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

✓ Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 dell’art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 rimarranno in servizio i soli soggetti che, avendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.



Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo 

 

Pensione

Requisiti anagrafici 

Requisiti contributivi 

Pensione di vecchiaia 

Art. 24 commi 6 e 7 della Legge 214/2011 

67 anni al 31/08/2023 (d’ufficio) 67 anni al 31/12/2023 (a domanda)

Anzianità contributiva minima 20 anni

Pensione di vecchiaia 

Art. 1 commi da 147 a 153 della Legge 27/12/2017 n. 205

67 anni e 7 mesi al 31/12/2023 (a domanda)

Anzianità contributiva minima 30 anni al 31/08/2023

Pensione anticipata 

Articolo 15 decreto Legge 2/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26 Requisiti da maturare entro il 31/12/2023

 

Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi (donne) Anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi (uomini)

Opzione donna 

Requisiti maturati al 31 /12/2021

58 anni maturati al 31/12/2021

Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31/12/2021 

Quota 100 

Requisiti da maturare entro il 31/12/2021 

62 anni 

Anzianità contributiva minima di 38 anni

Quota 102 

Requisiti da maturare entro il 31/12/2022 

64 anni 

Anzianità contributiva minima di 38 ann



Si allega copia della  della Circolare Ministeriale n. 31924 del 08/09/2022.  PDF



 

                                                                f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                          prof.ssa Laura Gamba




Link vai su