Ultima modifica: 27 Agosto 2021

Circolare n. 280 – Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative

 

 

prot. n. 1568/A02

 

Al personale scolastico

Agli studenti

Alle famiglie

Agli Atti

All’albo online

 

 

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative

 

Al fine di tutelare la sicurezza e la salute, di seguito si forniscono gli aggiornamenti in materia di prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-COV-2  per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a.s. 2021/2022.

All’indirizzo https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ è online la sezione del sito del Ministero dedicata al rientro in aula a settembre. L’area web sarà in continuo aggiornamento e conterrà documenti e informazioni utili per l’anno scolastico 2021/2022.

I numerosi documenti e le informazioni raccolte nello spazio web del sito ministeriale sono da ritenersi indispensabili per l’avvio e la conduzione in sicurezza delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche.

Per praticità si riportano sinteticamente di seguito i contenuti:

Adottato con D.M. 257 del  06/08/2021, il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori dell’istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione.

  • D.L.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Tra le varie misure dispone che:
    • le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
    • permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
    • è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
    • ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
    • in conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza), sussiste l’obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass –  ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309. Per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

 

Precisazioni del Dirigente Scolastico

  1.  salvo che in sede di conversione in legge non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio GreenPass (GP) o Certificazione verde.  Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:
  • NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
  • risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico economico;
  • è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a € 1.000,00, comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35;
  • a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. 

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente. 

 

b. per ottenere il GP occorre una delle seguenti condizioni:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore. Ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. 

Occorre prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 


c. la verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info consultare https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

                                                                        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                prof.ssa Laura Gamba




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